Quale documentazione non deve mai mancare all'amministratore?

L'amministratore di condominio ha sempre molte cose a cui pensare e la gestione dell'ascensore è una di queste. Ecco quindi che sorge un dubbio spontaneo: qual è la documentazione necessaria? In questa pagina, trovate risposta!

Nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute della direttiva ascensori 2014/33/UE e del DPR 162/99, l'amministratore condominiale - o il proprietario dell'impianto elevatore - deve ricevere dall'installatore o gestore dell'impianto, la seguente documentazione:

  • La dichiarazione di conformità UE (o libretto di immatricolazione ENPI/ISPESL, se l'installazione è antecedente al luglio ’99), che contiene obbligatoriamente:
    • il nome e l'indirizzo dell'installatore;
    • la descrizione dell’ascensore, la designazione del tipo o della serie, il numero di serie ed ubicazione;
    • l'anno di installazione;
    • tutte le disposizioni pertinenti relative all'ascensore (in particolare le “norme armonizzate” eventualmente utilizzate);
    • il nome dell'organismo coinvolto nella procedura di valutazione della conformità alla direttiva;
    • il nome e la funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore, luogo e data della firma.
  • Il libretto di uso e manutenzione dell’impianto, completo dei disegni e degli schemi necessari a:
    • il suo normale utilizzo,
    • la sua manutenzione / ispezione / riparazione,
    • le verifiche periodiche e la manovra di soccorso.
  • Il fascicolo tecnico.

Oltre a questi documenti fondamentali, il responsabile dell'impianto elevatore deve essere in possesso dell'ultimo verbale di verifica periodica, rilasciato dall’A.S.L. o da un Organismo Notificato ogni due anni. Tale documento, infatti, garantisce che l'ispezione periodica sia avvenuta, come previsto dall'art.13 del DPR 162/99.

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